Art. 20-ter. (( (Modifiche agli articoli 14 e 17 della legge 21 novembre 1967. n. 1185) )) (( 1. Al fine di dare attuazione all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, alla legge 21 novembre 1967, n. 1185 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. Il passaporto ordinario e' individuale. Esso spetta ad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative contemplate nella presente legge.
2. Per i minori di eta' inferiore agli anni quattordici, l'uso del passaporto e' subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a), il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.
3. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorita' competente al rilascio del passaporto";
b) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. Il passaporto ordinario e' valido per dieci anni.
La validita' del passaporto puo' essere tuttavia ridotta a norma delle disposizioni in vigore o su domanda di chi ne abbia facolta' a norma di legge.
2. Per i minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' del passaporto e' di tre anni; per i minori di eta' compresa tra tre e diciotto anni, la validita' del passaporto e' di cinque anni.
3. In caso di urgenza ovvero in caso di impossibilita' temporanea alla rilevazione delle impronte digitali, o per particolari esigenze, puo' essere emesso un passaporto temporaneo, di validita' pari o inferiore a dodici mesi" ))
a) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. Il passaporto ordinario e' individuale. Esso spetta ad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative contemplate nella presente legge.
2. Per i minori di eta' inferiore agli anni quattordici, l'uso del passaporto e' subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a), il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.
3. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorita' competente al rilascio del passaporto";
b) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. Il passaporto ordinario e' valido per dieci anni.
La validita' del passaporto puo' essere tuttavia ridotta a norma delle disposizioni in vigore o su domanda di chi ne abbia facolta' a norma di legge.
2. Per i minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' del passaporto e' di tre anni; per i minori di eta' compresa tra tre e diciotto anni, la validita' del passaporto e' di cinque anni.
3. In caso di urgenza ovvero in caso di impossibilita' temporanea alla rilevazione delle impronte digitali, o per particolari esigenze, puo' essere emesso un passaporto temporaneo, di validita' pari o inferiore a dodici mesi" ))