Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420
Articolo 15Articolo 17
Versione
20 maggio 1972
Art. 16.
I rapporti intercorrenti tra l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ai fini della liquidazione delle prestazioni spettanti a coloro che possono far valere contributi presso ambedue gli enti, ovvero ai loro superstiti, sono disciplinati come segue:
la domanda di pensione puo' essere presentata all'uno o all'altro degli enti predetti e da' diritto alla liquidazione di una sola prestazione previa totalizzazione dei contributi versati ed accreditati presso i due enti;
la competenza a decidere la domanda di pensione e' attribuita a quello dei due enti presso il quale l'assicurato possa far valere una prevalente contribuzione valutata secondo la normativa prevista per il conseguimento del diritto, alle prestazioni in vigore presso ciascuno dei due enti. La competenza a decidere la domanda di pensione e' comunque attribuita all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo qualora l'assicurato possa far valere presso l'ente medesimo i requisiti prescritti per il diritto alla prestazione richiesta.
Quando la competenza a decidere la domanda di pensione, in base al criterio previsto dal presente articolo, sia attribuita all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale trasferisce all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo i contributi versati nonche' quelli accreditati ai sensi dell' art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti con la maggiorazione degli interessi composti al tasso del 4,50 per cento.
Qualora la competenza a decidere la domanda di pensione, in base al criterio previsto dal presente articolo, sia attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo trasferisce all'Istituto nazionale della previdenza sociale i contributi versati ed accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ente medesimo, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti in vigore nei periodi cui i contributi stessi si riferiscono con la maggiorazione degli interessi composti calcolati nella misura di cui al precedente comma.
La competenza a decidere le domande dirette ad ottenere le prestazioni previste dagli articoli 6, comma terzo, 8 e 9, comma secondo, del presente decreto e' attribuita esclusivamente all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
Ai fini della determinazione dei requisiti contributivi occorrenti per il conseguimento del diritto alle prestazioni e della relativa misura, i contributi settimanali trasferiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sono ragguagliati dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo a contributi giornalieri moltiplicandoli per 6, mentre i contributi giornalieri da trasferire all'istituto nazionale della previdenza sociale sono ragguagliati dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo a contributi settimanali dividendoli per 6.
L'onere differenziale tra l'importo dei contributi acquisiti dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e quello dei contributi da trasferire all'istituto nazionale della previdenza sociale e' assunto a carico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
Entrata in vigore il 20 maggio 1972
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