Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420
Articolo 6Articolo 8
Versione
20 maggio 1972
Art. 7.
Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione privilegiata prevista dall' art. 12 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , il requisito contributivo indicato al primo comma, lettera b), dello stesso articolo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno 180 contributi giornalieri.
Nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , il requisito contributivo previsto dal comma precedente e' ridotto a 60 contributi giornalieri.
Entrata in vigore il 20 maggio 1972
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