Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420
Articolo 9Articolo 11
Versione
20 maggio 1972
Art. 10.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le condizioni contributive ridotte previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 per il conseguimento del diritto alle prestazioni o per l'ammissione alla prosecuzione volontaria potranno essere estese a favore di altre categorie di lavoratori, assicurate all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo per le quali possano risultare ricorrenti le stesse condizioni di occupazione tipiche dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate nei precitati articoli.
Entrata in vigore il 20 maggio 1972
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