Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420
Articolo 8Articolo 10
Versione
20 maggio 1972
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Versione
11 luglio 1997
Art. 9.
I lavoratori dello spettacolo hanno diritto alla pensione di anzianita' privilegiata alle seguenti condizioni:
a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio dell'assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari o categorie assimilate, i periodi di cui al quarto comma dell'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , nonche' quelli di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, n. 1288 ;
b) possano far valere almeno 6300 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro, volontari e figurativi accreditati in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, i periodi di cui al quarto comma dell'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , nonche' quelli di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, n. 1288 ;
c) non prestino attivita' lavorativa subordinata alla data di presentazione della domanda di pensione.
Nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 il periodo assicurativo di cui alla lettera a) del precedente comma e' ridotto ad anni 30 ed il numero dei contributi giornalieri a 1800 ((...))
Alle pensioni liquidate a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all' art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , concernenti il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione.
Entrata in vigore il 11 luglio 1997
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