Art. 8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182))
L'ente ha diritto di sottoporre a visita medica gli assicurati richiedenti la pensione d'invalidita' specifica per l'accertamento del requisito previsto alla lettera b) del primo comma. Ha altresi' il diritto di sottoporre a visita medica di revisione i pensionati.
In entrambi i casi il rifiuto a presentarsi alle visite mediche e' motivo sufficiente per denegare la pensione o per sospendere il pagamento delle rate di pensione;
La pensione di invalidita' specifica decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della, relativa domanda.
L'ente ha diritto di sottoporre a visita medica gli assicurati richiedenti la pensione d'invalidita' specifica per l'accertamento del requisito previsto alla lettera b) del primo comma. Ha altresi' il diritto di sottoporre a visita medica di revisione i pensionati.
In entrambi i casi il rifiuto a presentarsi alle visite mediche e' motivo sufficiente per denegare la pensione o per sospendere il pagamento delle rate di pensione;
La pensione di invalidita' specifica decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della, relativa domanda.