Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420
Articolo 7Articolo 9
Versione
20 maggio 1972
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Versione
11 luglio 1997
Art. 8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1997, n. 182))
L'ente ha diritto di sottoporre a visita medica gli assicurati richiedenti la pensione d'invalidita' specifica per l'accertamento del requisito previsto alla lettera b) del primo comma. Ha altresi' il diritto di sottoporre a visita medica di revisione i pensionati.
In entrambi i casi il rifiuto a presentarsi alle visite mediche e' motivo sufficiente per denegare la pensione o per sospendere il pagamento delle rate di pensione;
La pensione di invalidita' specifica decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della, relativa domanda.
Entrata in vigore il 11 luglio 1997
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