Art. 77. (Intervento ai pozzi) 1. Il titolare, prima dell'inizio delle operazioni di intervento ai pozzi, presenta alla autorita' di vigilanza il programma dei lavori che deve contenere il motivo dell'intervento, tutti i dati significativi del pozzo, l'impianto impiegato, le apparecchiature di sicurezza previste, la sequenza delle operazioni con le eventuali alternative, la metodologia di controlli di eventuali pozzi adiacenti, la durata stimata delle operazioni. 2. Trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento del programma lavori senza che l'autorita' di vigilanza abbia comunicate le proprie decisioni, il programma si intende approvato. 3. L'autorita' di vigilanza puo' impartire eventuali disposizioni in merito all'esecuzione delle operazioni di intervento. 4. Interventi di emergenza ai pozzi possono essere effettuati in qualsiasi momento dandone successiva comunicazione alla autorita' di vigilanza.
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29 dicembre 1996
29 dicembre 1996
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- 1. Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 20/01/2012, n. 282Provvedimento: […] che si sostanziano in una valutazione di omogeneità tra programma presentato e programma approvato con il decreto di conferimento e, in alcuni casi, sono sostituite da semplici comunicazioni o notifiche, come nel caso dell'art. 77 d.lgs. n. 624/1996, provvedimenti attuativi, integrativi o modificativi dei titoli minerari).Leggi di più...