Articolo 77 del Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624
Articolo 76Articolo 78
Versione
29 dicembre 1996
Art. 77. (Intervento ai pozzi) 1. Il titolare, prima dell'inizio delle operazioni di intervento ai pozzi, presenta alla autorita' di vigilanza il programma dei lavori che deve contenere il motivo dell'intervento, tutti i dati significativi del pozzo, l'impianto impiegato, le apparecchiature di sicurezza previste, la sequenza delle operazioni con le eventuali alternative, la metodologia di controlli di eventuali pozzi adiacenti, la durata stimata delle operazioni. 2. Trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento del programma lavori senza che l'autorita' di vigilanza abbia comunicate le proprie decisioni, il programma si intende approvato. 3. L'autorita' di vigilanza puo' impartire eventuali disposizioni in merito all'esecuzione delle operazioni di intervento. 4. Interventi di emergenza ai pozzi possono essere effettuati in qualsiasi momento dandone successiva comunicazione alla autorita' di vigilanza.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1996
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