Articolo 18 del Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624
Articolo 17Articolo 19
Versione
29 dicembre 1996
Art. 18. (Trasmissione documentazione) 1. All'atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare allega il DSS relativo all'attivita' denunciata; il DSS deve essere coerente con il piano ed il programma di coltivazione. 2. Il direttore responsabile ed i sorveglianti devono esplicitamente dichiarare nella denuncia di esercizio di avere piena conoscenza del DSS. 3. I piani di emergenza, nei casi di possibile coinvolgimento della popolazione, devono essere trasmessi all'autorita' di protezione civile.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1996
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