Articolo 6 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59
Articolo 5Articolo 4
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31 maggio 2017
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1 gennaio 2019
Art. 6. Prove di esame 1. Il concorso ((per i posti comuni)) prevede tre prove di esame, delle quali due, a carattere nazionale, sono scritte e una orale. ((Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale)) .
2. La prima prova scritta ((per i candidati a posti comuni)) ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato ((sulle discipline)) afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. ((La prima prova scritta e' superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova e' condizione necessaria perche' sia valutata la prova successiva)) .
3. La seconda prova scritta ((per i candidati a posti comuni)) ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. ((La seconda prova scritta e' superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova e' condizione necessaria per accedere alla prova orale)) .
(( 4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonche' il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed e' superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente )) (( 5. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova e' superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova e' condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
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