Art. 4. Classi di concorso 1. Al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarita' dei docenti e le classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di I e di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' di consentire cosi' un piu' adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 , con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono riordinate e periodicamente aggiornate, in base a principi di semplificazione e flessibilita', nonche' ai fini della valorizzazione culturale della professione docente, le classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico pratici di scuola secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma di I e di II livello.
2. Per l'adozione del decreto di cui al comma 1, sono previsti i pareri, da rendere nel termine di 45 giorni, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica musicale e coreutica, ciascuno per le classi di concorso di relativa competenza, nonche' del Consiglio superiore della pubblica istruzione, fermo restando quanto previsto dall' articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 .
(( 2-bis. In deroga al comma 1, con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione da adottare, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarita' e la multidisciplinarita' dei profili professionali innovativi. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )) 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145 .
2. Per l'adozione del decreto di cui al comma 1, sono previsti i pareri, da rendere nel termine di 45 giorni, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica musicale e coreutica, ciascuno per le classi di concorso di relativa competenza, nonche' del Consiglio superiore della pubblica istruzione, fermo restando quanto previsto dall' articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 .
(( 2-bis. In deroga al comma 1, con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione da adottare, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarita' e la multidisciplinarita' dei profili professionali innovativi. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )) 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145 .