Articolo 9 - Modifiche al regolamento di esecuzione della L. 3 Febbraio 1963, n. 69
Articolo 8Articolo 10
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13 giugno 1972
Art. 9.


All' art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 , sono aggiunti i seguenti commi:
"La pratica giornalistica si effettua continuativamente ed attraverso un'effettiva attivita' nei quadri organici dei servizi redazionali centrali degli organismi giornalistici previsti dall'art.
34 della legge.
Il praticantato puo' svolgersi per un periodo non superiore ai 16 mesi anche presso la redazione distaccata di uno dei suddetti organismi giornalistici quando la responsabilita' della redazione distaccata sia affidata ad un redattore professionista.
Le modalita' di svolgimento del praticantato, concordate ai fini della migliore formazione professionale degli aspiranti giornalisti fra gli organismi professionali e quelli editoriali, sono fissate dal Consiglio nazionale.
Puo' essere, ammesso a sostenere l'esame di idoneita' professionale di cui all'art. 32 della legge il cittadino italiano che abbia svolto la pratica giornalistica presso pubblicazioni italiane edile all'estero o pubblicazioni estere aventi caratteristiche analoghe alle pubblicazioni previste dall'art. 34 della legge, e cio' anche se il praticantato sia stato svolto prima dell'acquisto della cittadinanza italiana".
Entrata in vigore il 13 giugno 1972
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