Art. 10.
L'ultimo comma dell' art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 , e' modificato come segue:
"Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico e' tenuto, a richiesta dell'interessato, all'immediato rilascio della dichiarazione. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritardi l'adempimento di tale obbligo, il Consiglio regionale o interregionale competente, informato tempestivamente dall'interessato, adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione, ricorrendone le condizioni. E' fatta, comunque, salva - ove ne ricorrano gli estremi - l'azione disciplinare prevista dall'art. 48 della legge".
L'ultimo comma dell' art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 , e' modificato come segue:
"Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico e' tenuto, a richiesta dell'interessato, all'immediato rilascio della dichiarazione. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritardi l'adempimento di tale obbligo, il Consiglio regionale o interregionale competente, informato tempestivamente dall'interessato, adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione, ricorrendone le condizioni. E' fatta, comunque, salva - ove ne ricorrano gli estremi - l'azione disciplinare prevista dall'art. 48 della legge".