Articolo 11 - Convenzione della Legge 19 gennaio 1998, n. 10
Articolo 10Articolo 12
Versione
5 febbraio 1998
ARTICOLO PRIORITA' ALLA SICUREZZA
1. Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate per assicurare che siano disponibili, ai fini della sicurezza di ciascun impianto nucleare, risorse finanziarie adeguate per tutta la durata della sua vita.
2. Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate per assicurare che un numero sufficiente di personale qualificato con adeguata formazione, addestramento ed aggiornamento sia disponibile per tutte le attivita' connesse alla sicurezza in tutti, o per tutti, gli impianti nucleari, per l'intera durata della loro vita.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1998