Articolo 16 - Convenzione della Legge 19 gennaio 1998, n. 10
Articolo 15Articolo 17
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5 febbraio 1998
ARTICOLO PIANIFICAZIONE DI EMERGANZA
1. Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate per assicurare che, per gli impianti nucleari, ci siano piani d'emergenza interni ed esterni, periodicamente provati, comprendenti le attivita' da porre in essere in caso di emergenza.
Per ogni nuovo impianto nucleare, tali piani saranno elaborati e provati prima che l'impianto inizi a funzionare al di sopra di un basso livello di potenza concordato con l'organismo di regolamentazione.
2. Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate per assicurare che la sua popolazione e le autorita' competenti degli Stati limitrofi all'impianto nucleare, per quanto soggetti alla probabilita' di essere coinvolti in un'emergenza radiologica, ricevano informazioni appropriate per i piani e le azioni di emergenza.
3. Le Parti Contraenti che non hanno impianti nucleari sul loro territorio, per quanto soggette alla probabilita' di essere coinvolte in un'emergenza radiologica in un impianto nucleare limitrofo, intraprenderanno le azioni appropriate per l'elaborazione e le esercitazioni di piani di emergenza per il loro territorio, comprendenti le attivita' da mettere in atto in caso di emergenza di questo tipo.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1998
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