Articolo 13 - Convenzione della Legge 19 gennaio 1998, n. 10
Articolo 12Articolo 14
Versione
5 febbraio 1998
ARTICOLO GARANZIA DI QUALITA'
Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate per assicurare che siano definiti ed attuati i programmi di garanzia della qualita', nell'ottica di fornire garanzia che le esigenze specifiche per tutte le attivita' rilevanti ai fini della sicurezza nucleare siano rispettate per l'intera attivita' di un impianto nucleare.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1998
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