Articolo 10 - Convenzione della Legge 19 gennaio 1998, n. 10
Articolo 9Articolo 11
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5 febbraio 1998
ARTICOLO PRIORITA' ALLA SICUREZZA
Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate per assicurare che tutte le organizzazioni che svolgono attivita' direttamente attinenti agli impianti nucleari stabiliscano strategie che attribuiscano la dovuta priorita' alla sicurezza nucleare.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1998
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