Articolo 18 - Convenzione della Legge 19 gennaio 1998, n. 10
Articolo 17Articolo 19
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5 febbraio 1998
ARTICOLO PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
Ciascuna Parte Contraente intraprendera' le azioni appropriate affinche':
i) la progettazione e la costruzione di un impianto nucleare preveda diversi livelli e metodi di protezione affidabili (difesa in profondita') contro il rilascio di materiali radioattivi, ai fini di prevenire gli incidenti e di attenuare le conseguenze radiologche qualora dovessero accadere;
ii) le tecnologie utilizzate per la progettazione e la costruzione di un impianto nucleare siano provate dall'esperienza o qualificate da prove o da analisi;
iii) la progettazione di un impianto nucleare consente un esercizio affidabile, stabile ed agevolmente controlabile, tenendo debitamente conto dei fattori umani e dell'interfaccia uomo-macchina.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1998
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