Convenzione della Legge 19 gennaio 1998, n. 10

Commentari13

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  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Lavoro minorile: pregiudizio o scandalo? Un tema da affrontare
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 14 settembre 2015

    Lavorare in fabbrica a 8 anni. E' la triste storia di un minore di origine cinese, trovato a lavorare in una fabbrica lombarda, qualche giorno fa dagli uomini della Guardia di Finanza di Varese, che proprio non credevano ai loro occhi. La notizia, appresa durante un sopralluogo a scopo di ispezione, effettuato in una fabbrica di pelletteria di Olgiate Olona, di proprietà di un cinese, ha fatto scattare la denuncia. Il minore, affiancato da altri due minorenni, rispettivamente un bambino di 14 e una ragazzina di 17 anni, tutti figli di dipendenti di una ditta controllata era impegnato a tagliare la pelle con cui poi cucire i capi di alcune griffe della moda italiana. Subito è partita la …

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  • 3I principi della mediazione familiare in Spagna. Dal catalanismo all’italianismo
    Marzario Margherita · https://www.diritto.it/ · 9 giugno 2011

  • 4I principi della mediazione familiare in Spagna. Dal catalanismo all’italianismo
    Margherita Marzario · https://www.filodiritto.com/ · 6 giugno 2011

  • 5In tema di decreto di idoneità all’adozione internazionale di minori indicazioni discriminanti
    Gioacchino Genchi · https://www.filodiritto.com/ · 30 novembre 2010

    ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE DI IDONEITA' ALL'ADOZIONE DEI CONIUGI ASPIRANTI ADOTTANTI - RIFERIMENTO ALL'ETNIA DEL MINORE - AMMISSIBILITA' – ESCLUSIONE Le Sezioni Unite della Suprema Corte, pronunciando su una richiesta formulata dal Procuratore ge-nerale ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ., hanno affermato che, in materia di adozione internazionale, il decreto di idoneità all'adozione pronunciato dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 30 della legge n. 184 del 1983 e succ. modif. non può essere emesso sulla base di riferimenti all'etnia dei minori adottandi, nè può contenere indicazioni relative a …

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Giurisprudenza205

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/03/2020, n. 7004
    Provvedimento: nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4262-2018 proposto da: P.F.M. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL' ORSO 84, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO LETTERA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE VIETTI; - ricorrente - contro CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, in persona del Sindaco Metropolitano pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO COLARIZI, che la rappresenta e difende; REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERTOLONI 44, presso lo studio …
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    • couso opere idrauliche·
    • art. 112 c.p.c.·
    • concessione acque pubbliche·
    • autorizzazione unica·
    • valutazione impatto ambientale·
    • espropriazione impropria·
    • art. 360 c.p.c.·
    • riparto competenze Stato-Regioni·
    • giurisdizione acque pubbliche·
    • procedimento amministrativo

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/12/2019, n. 34469
    Provvedimento: 344691 19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Diritto di sottensione d'acqua dal Torrente STEFANO PETITTI - Primo Presidente f.f. - Ponale e di fornitura gratuita di energia elettrica acquistati in epoca preunitaria in base al diritto austriaco FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - · Presidente Sezione - Persistente validità - Condizioni -Limiti - Fattispecie Ud. 08/10/2019 - BIAGIO IR Presidente Sezione - PU - R.G.N. 5148/2018 GIACINTO BISOGNI Presidente Sezione - лал 34469 Rep. ANTONIO GRECO - Consigliere - CI. - Consigliere - LUCIA TRIA LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - LUIGI …
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    • necessità – omissione – inammissibilità del ricorso·
    • cassazione (ricorso per)·
    • motivi del ricorso·
    • impugnazioni civili

  • 3Trib. Piacenza, sentenza 17/12/2024, n. 416
    Provvedimento: N. 434/2023 R.G.L. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PIACENZA SETTORE LAVORO E PREVIDENZA in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marco Sgroi e dall'avv. Lorenzo Bonomi, ed elettivamente domiciliata nello studio del primo in Piacenza, via Giordani n. 15/f, come da procura in atti - RICORRENTE - contro (c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Manola Gruppi del Foro di Piacenza …
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    • sanzione disciplinare·
    • art. 429 c.p.c.·
    • annullamento provvedimento·
    • compensazione spese·
    • illegittimità sanzione·
    • art. 53 DL 112/2008·
    • giudice del lavoro

  • 4Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23/04/2025, n. 3515
    Provvedimento: Pubblicato il 23/04/2025 N. 03515/2025REG.PROV.COLL. N. 02470/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello numero di registro generale 2470 del 2024, proposto da IL IE, NDM Best Transfers soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Malossini e Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone, 9; contro Comune di Sassoferrato, in persona …
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    • revoca licenza NCC·
    • annullamento in autotutela·
    • vincolo di territorialità·
    • principio di proporzionalità·
    • giurisdizione amministrativa·
    • autorimessa·
    • art. 21-nonies l. 241/1990·
    • intervento ad opponendum·
    • art. 11 l. n. 21/1992·
    • libertà di stabilimento

  • 5Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Bolzano, sentenza 05/05/2026, n. 20
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO composta dai magistrati: IC MARINARO Presidente Francesco TARGIA Consigliere NN ZANELLA Referendario-relatore nel giudizio iscritto al n. 2618 del registro di segreteria sul conto dell'agente contabile in qualità di consegnatario delle partecipazioni societarie della COMUNITA' COMPRENSORIALE VALLE ISARCO, per l'esercizio finanziario 2021, reso dal Direttore della società ECO CENTER s.p.a., MA MI; VISTI gli atti e i documenti di causa; UDITI, nella pubblica udienza del 5 marzo 2026, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, referendario NN …
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    • conto giudiziale·
    • relazione annuale·
    • partecipazioni societarie·
    • improcedibilità·
    • valore partecipazioni·
    • modello contabile·
    • agente contabile·
    • approvazione conto·
    • Corte dei conti·
    • giurisprudenza contabile
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Versioni del testo

  • Articolo 1
    Traduzione non ufficiale
    CONVENZIONE SULLA SICUREZZA NUCLEARE
    PREAMBOLO
    LE PARTI CONTRAENTI
    i) consapevoli dell'importanza per la Comunita' internazionale di assicurarsi che l'uso dell'energia nucleare sia sicuro, ben regolamentato e corretto da un punto di vista ambientale;
    ii) ribadendo la necessita' di continuare a dare impulso ad un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero;
    iii) ribadendo che la responsabilita' della sicurezza nucleare spetta allo Stato nella cui giurisdizione ricade un impianto nucleare;
    iv) desiderando dare impulso ad una efficace cultura della sicurezza nucleare;
    v) consapevoli che gli incidenti negli impianti nucleari potrebbero avere conseguenze transfrontaliere;
    vi) tenendo conto della Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari (1979), della Convenzione sulla pronta notifica di un incidente nucleare (1986) e della Convenzione sull'assistenza in casi di incidenze nucleare e di emergenza radiologica (1986);
    vii) considerando che la presente Convenzione comporta l'impegno di applicare principi fondamentali di sicurezza per gli impianti nucleari piuttosto che norme di sicurezza dettagliate e che, in materia di sicurezza, esistono linee-guida definite a livello internazionale che vengono periodicamente riviste e che possono dunque fornire indicazioni sui mezzi piu' aggiornati per ottenere un elevato livello di sicurezza;
    viii) considerando che la presente Convenzione comporta l'impegno di applicare principi fondamentali di sicurezza per gli impianti nucleari piuttosto che norme di sicurezza dettagliate e periodicamente riviste e che possono dunque fornire indicazioni sui mezzi piu' aggiornati per ottenere un elevato livello di sicurezza;
    ix) affermando la necessita' di intraprendere rapidamente l'elaborazione di una convenzione internazionale sulla sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi, non appena il processo in corso per sviluppare i principi fondamentali per la sicurezza della gestione dei rifiuti radioattivi avra' prodotto un ampio accordo internazionale;
    x) riconoscendo l'utilita' di proseguire il lavoro tecnico connesso alla sicurezza di altre fasi del ciclo del combustibile nucleare e che tale lavoro puo', col tempo, facilitare lo sviluppo dei protocolli internazionali attuali o futuri;
    HANNO CONVENUTO quanto segue:

    ARTICOLO 1. OBIETTIVI
    Gli obiettivi della presente convenzione sono:
    i) conseguire e mantenere un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero grazie al miglioramento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale, includendo, ove appropriato, la cooperazione tecnica in materia di sicurezza;
    ii) istituire e mantenere, negli impianti nucleari, difese efficaci contro i potenziali rischi radiologici, in modo da proteggere gli individui, la societa' e l'ambiente dagli effetti nocivi delle radiazioni emesse da questi impianti;
    iii) Per "autorizzazione" si intende ogni atto autorizzativo rilasciato al richiedente dall'organismo di regolamentazione, che conferisce responsabilita' per la localizzazione, la progettazione, la costruzione, l'avviamento, l'esercizio o la disattivazione di un impianto nucleare.
  • Articolo 2
    ARTICOLO DEFINIZIONI
    Ai fini della presente Convenzione:
    i) Per "impianto nucleare" si intende, per quanto riguarda ciascuna Parte Contraente, ogni centrale nucleare di potenza, a scopo pacifico, fissa, sotto la sua giurisdizione, compresi gli impianti di stoccaggio, di lavorazione di materiali radioattivi che si trovano sullo stesso sito e che sono direttamente connessi all'esercizio della centrale nucleare. Tale centrale cessa di essere un impianto nucleare quando tutti gli elementi di combustibile nucleare siano stati estratti definitivamente dal nocciolo del reattore ed immagazzinati in maniera sicura, in conformita' con procedure approvate, ed un programma di disattivazione sia stato concordato con l'organismo di regolamentazione.
    ii) Per "organismo di regolamentazione" si intende, per ciascuna Parte Contraente, uno o piu' organismi da quest'ultima investiti della facolta' giuridica di rilasciare autorizzazioni e di elaborare la normativa relativa alla localizzazione, alla progettazione, alla costruzione, all'avviamento, all'esercizio o alla disattivazione degli impianti nucleari.
    iii) Per "autorizzazione" si intende ogni atto autorizzativo rilasciato al richiedente dall'organismo di regolamentazione, che conferisce responsabilita' per la localizzazione, la progettazione, la costruzione, l'avviamento, l'esercizio o la disattivazione di un impianto nucleare.
  • Articolo 3
    ARTICOLO CAMPO DI APPLICAZIONE
    La presente Convenzione si applica alla sicurezza degli impianti nucleari.