Articolo 1 del Decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155
Articolo 2
Versione
22 maggio 1993
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Versione
22 luglio 1993
Art. 1. Contribuzioni per i lavoratori domestici (( 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie alle quali si commisurano i contributi dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari sono stabiliti in lire 8.000 per le retribuzioni effettive orarie non superiori a lire 9.000, in lire 9.000 per le retribuzioni effettive orarie comprese tra lire 9.001 e lire 11.000, ed in lire 11.000 per le retribuzioni effettive orarie superiori a lire 11.000. Per i rapporti di lavoro con orario superiore alle ventiquattro ore settimanali la retribuzione oraria convenzionale e' fissata in lire 5.800 )) 2. Gli importi delle retribuzioni orarie di cui al comma 1 sono annualmente variati ai sensi dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895 .
Entrata in vigore il 22 luglio 1993
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