Articolo 7 del Decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155
Articolo 6Articolo 7 bis
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22 maggio 1993
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Versione
22 luglio 1993
Art. 7. Riduzioni fondi speciali e autorizzazioni di spesa 1. Per l'anno 1993 le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B approvate con l' articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 500 , non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono economie di bilancio, con le seguenti esclusioni:
a) Tabella A
voci "Presidenza del Consiglio dei Ministri", "Ministero degli affari esteri", "Ministero di grazia e giustizia" e "Ministero dell'agricoltura e delle foreste" per l'intera disponibilita';
voce "Ministero del tesoro" limitatamente all'importo di lire 160 miliardi.
b) Tabella B
voci "Ministero del tesoro", "Ministero di grazia e giustizia" e "Ministero della marina mercantile" per l'intera disponibilita'.
2. Per l'anno 1993 sono ridotti gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
a) Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica:
Cap. 7102 - lire 40 miliardi - legge 7 agosto 1990, n. 245 (art. 17 );
Cap. 1527 - lire 20 miliardi - legge 11 febbraio 1992, n. 147 ;
Cap. 1528 - lire 15 miliardi - legge 11 febbraio 1992, n. 147 ;
Cap. 7505 - lire 15 miliardi - legge 27 novembre 1991, n. 380 ;
b) Ministero del bilancio e della programmazione economica:
Cap. 1353 - lire 2 miliardi - legge 22 dicembre 1986, n. 910 (art. 8, comma 4 );
c) Ministero del tesoro:
Cap. 9008 - lire 650 miliardi - legge 8 novembre 1986, n. 752 ;
d) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 243)) .
Entrata in vigore il 22 luglio 1993
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