Articolo 10 del Decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155
Articolo 9 bisArticolo 12
Versione
22 maggio 1993
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22 luglio 1993
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16 gennaio 1994
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31 maggio 1995
Art. 10.
(Aumento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi e gli operai agricoli dipendenti).
1. Le aliquote contributive dovute ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233 , e successive modificazioni, dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale, sono aumentate di 0,5 punti a decorrere dal 1 giugno 1993 e di ulteriori 0,5 punti a decorrere dal 1 gennaio 1994.
2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1:
a) le percentuali dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti da datori di lavoro e operai agricoli dipendenti sono aumentate di 1 punto;
b) le percentuali di rideterminazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, previste per il settore agricolo dall' articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , sono elevate del 30 per cento con riferimento ai contributi a carico dei datori di lavoro e del 50 per cento, con decorrenza dal 1 gennaio 1994, con riferimento a quelle dei contributi a carico dei lavoratori.
2-bis. I termini di scadenza per la regolarizzazione dei versamenti dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui all' articolo 4 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63 , sono prorogati al 30 settembre 1993. (4)
2-ter. Qualora l'importo dei contributi e dei premi risulti superiore a lire 5 milioni, coloro che non hanno provveduto all'integrale pagamento entro il 30 aprile 1993, possono effettuare il versamento, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, in due rate di eguale importo, la prima entro il 30 settembre 1993 e la seconda entro il 30 novembre 1993. La seconda rata sara' maggiorata degli interessi dell'8 per cento per il periodo di differimento. (4) ((6))

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 19 novembre 1993, n. 465 , convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 21 , ha disposto (con l'art. 1, comma 5-bis) che "I termini di cui all' articolo 10, commi 2- bis e 2- ter, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 , sono differiti al 31 marzo 1994."

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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 29 marzo 1995, n. 97 , convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 1995, n. 203 , ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Il termine del 30 novembre 1993, concernente il pagamento della seconda rata del condono previdenziale di cui al decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 , e successive modificazioni, e' fissato, per le attivita' dello spettacolo, al 30 giugno 1995."
Entrata in vigore il 31 maggio 1995
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