3. Il comma 1 dell'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "1. Scritture private non autenticate quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire centocinquantamila o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in societa' o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 150.000.".
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti giudiziari; si applicano agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 , ha disposto (con l'art. 65, comma 11) che "L'aumento dell'imposta stabilita in misura fissa, disposto dall' articolo 17, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 , deve intendersi riferito anche all'imposta erariale di trascrizione."