Art. 14. Disposizioni varie in materia infortunistica 1. Con decorrenza dal 1 giugno 1993', ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al relativo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 :
a) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 243)) ;
b) i lavoratori di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 205 del citato testo unico sono individuati secondo i criteri e le modalita' previste dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , e successive modificazioni ed integrazioni;
c) per la rivalutazione delle rendite agricole la rivalutazione retributiva deve fare riferimento al coefficiente di variazione stabilito in base all'articolo 116 del citato testo unico;
d) l'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta derivante da infortunio o da malattia professionale agricola e' corrisposta sulla base della retribuzione giornaliera minima fissata annualmente per la generalita' dei lavoratori dell'industria;
e) per i lavoratori di cui all'articolo 205, primo comma, lettera b), del citato testo unico, la base retributiva per la liquidazione delle rendite di inabilita' permanente e delle rendite ai superstiti e' pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria dall'articolo 116 del testo unico medesimo.
a) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 243)) ;
b) i lavoratori di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 205 del citato testo unico sono individuati secondo i criteri e le modalita' previste dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , e successive modificazioni ed integrazioni;
c) per la rivalutazione delle rendite agricole la rivalutazione retributiva deve fare riferimento al coefficiente di variazione stabilito in base all'articolo 116 del citato testo unico;
d) l'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta derivante da infortunio o da malattia professionale agricola e' corrisposta sulla base della retribuzione giornaliera minima fissata annualmente per la generalita' dei lavoratori dell'industria;
e) per i lavoratori di cui all'articolo 205, primo comma, lettera b), del citato testo unico, la base retributiva per la liquidazione delle rendite di inabilita' permanente e delle rendite ai superstiti e' pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria dall'articolo 116 del testo unico medesimo.