Articolo 8 bis del Decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155
Articolo 10Articolo 12
Versione
22 luglio 1993
Art. 8-bis.
(( (Riduzione degli stanziamenti per i programmi regionali di sviluppo).
1. Per l'anno 1993 non si fa luogo alla corresponsione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, quale determinata dall' articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 500
Entrata in vigore il 22 luglio 1993
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