Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Il presente decreto entrera' in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 14 giugno 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - De Bono - De Francisci- Jung.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 95. - Mancini.
Il presente decreto entrera' in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addi' 14 giugno 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - De Bono - De Francisci- Jung.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 95. - Mancini.