Articolo 5 del Decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1
Articolo 4Articolo 5 bis
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12 gennaio 2001
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13 marzo 2001
Art. 5. ((Relazioni periodiche)) 1. L'Agenzia presenta, ogni trenta giorni, al commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 4 ed ai Ministri delle politiche agricole e forestali, della sanita' e dell'ambiente, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto. (( 1-bis. Il commissario straordinario del Governo predispone ogni sessanta giorni una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, ai fini della trasmissione alle Camere. ))
Entrata in vigore il 13 marzo 2001
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