Articolo 4 del Decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1
Articolo 3Articolo 5
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12 gennaio 2001
Art. 4. Poteri di ordinanza 1. Il commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina puo' promuovere l'attivazione del potere di ordinanza, spettante ai competenti organi dello Stato anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di fronteggiare situazioni di eccezionale emergenza.
Entrata in vigore il 12 gennaio 2001
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