Articolo 4 - Accordo della Legge 25 marzo 1985, n. 121
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25 aprile 1985
Art. 4.

1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facolta' di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo.
2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.
3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle societa' di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle universita' italiane.
4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorita' informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.
Entrata in vigore il 25 aprile 1985
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