Art. 139.
Sottocomitato sugli ostacoli tecnici agli scambi
1. Le parti istituiscono un sottocomitato sugli ostacoli tecnici agli scambi conformemente all'articolo 348 e secondo quanto enunciato nell'allegato XXI (Sottocomitati).
2. Il sottocomitato svolge i seguenti compiti:
a) discute le questioni relative all'applicazione del presente capo che possono incidere sugli scambi tra le parti;
b) controlla l'attuazione e l'amministrazione del presente capo, provvedendo ad un esame sollecito di qualsiasi questione che una delle parti sollevi per quanto riguarda l'elaborazione, l'adozione, l'applicazione o il rispetto di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformita', e provvedendo, su richiesta di una delle parti, a svolgere consultazioni su ogni questione attinente al presente capo;
c) agevola lo scambio di informazioni sui regolamenti tecnici, sulle norme e sulle procedure di valutazione della conformita';
d) costituisce una sede di discussione per risolvere i problemi o le questioni che ostacolano o limitano gli scambi, nei limiti dell'ambito di applicazione e della finalita' del presente capo;
e) rafforza la cooperazione per quanto riguarda l'elaborazione e il miglioramento delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformita', compreso lo scambio di informazioni tra gli organismi pubblici o privati competenti che trattano queste materie, e incoraggia un'interazione diretta tra i soggetti non pubblici, quali gli organismi di normazione, accreditamento e certificazione;
f) facilita lo scambio di informazioni sul lavoro svolto da forum non governativi, regionali e multilaterali, che si occupano di regolamenti tecnici, normazione e procedure di valutazione della conformita';
g) esamina i modi per agevolare gli scambi tra le parti;
h) riferisce in merito ai programmi di cooperazione istituiti a norma dell'articolo 57 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo, ai risultati e agli effetti di questi progetti in termini di facilitazione degli scambi e di attuazione delle disposizioni del presente capo;
i) riesamina il presente capo alla luce di eventuali sviluppi nel quadro dell'accordo TBT;
j) riferisce al comitato di associazione in merito all'attuazione delle disposizioni del presente capo, in particolare sui progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi stabiliti delle disposizioni in materia di trattamento speciale e differenziato;
k) intraprende ogni altra iniziativa che, ad avviso delle parti, le aiutera' ad attuare il presente capo;
l) istituisce un dialogo con le autorita' di regolamentazione conformemente all'articolo 134, lettera a), del presente capo, e ove opportuno gruppi di lavoro per discutere vari temi di interesse per le parti. Esperti e soggetti interessati non appartenenti al settore pubblico possono partecipare ai gruppi di lavoro o essere dagli stessi consultati; e
m) si occupa di qualsiasi altra questione, secondo le indicazioni del comitato di associazione.