Articolo 10 del Decreto legislativo 14 giugno 1999, n. 212
Articolo 9Articolo 11
Versione
16 luglio 1999
Art. 10. 1. L' articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. Per far fronte a straordinarie esigenze di funzionamento delle sezioni della Corte dei conti e della relativa procura aventi sede a Bolzano, il Presidente della Corte stessa puo' provvedere con le necessarie assegnazioni di magistrati, preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca. Tali assegnazioni non possono superare la durata di un anno.".
Entrata in vigore il 16 luglio 1999
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