Articolo 9 del Decreto legislativo 14 giugno 1999, n. 212
Articolo 8Articolo 10
Versione
16 luglio 1999
Art. 9. 1. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 , e' sostituito dai seguenti:
" 1. Per la copertura dei posti della qualifica iniziale di magistrato delle sezioni della Corte dei conti e della relativa procura aventi sede a Bolzano, sono banditi dal Presidente della Corte dei conti appositi concorsi. Il numero dei posti da mettere a concorso e' determinato, in relazione alle vacanze, dal Presidente della Corte, su delibera del Consiglio di presidenza, d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano, rappresentata come previsto dal terzo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e successive modificazioni.
1-bis. A detti concorsi possono partecipare anche impiegati della provincia e delle amministrazioni locali che abbiano gli altri requisiti richiesti dalla normativa in materia.
1-ter. I concorsi di cui al primo comma si svolgono a Bolzano.".
Nota all' art. 9 :
- Il terzo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e' il seguente:
"Al fine di consentire la programmazione dell'orientamento della formazione e dell'addestramento professionale e linguistico dei cittadini residenti nella provincia di Bolzano, il commissario del Governo determina d'intesa con la provincia, per i concorsi pubblici esterni, il numero dei posti da mettere a concorso, nonche' i tempi dei concorsi stessi".
Entrata in vigore il 16 luglio 1999
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