Art. 8. 1. L' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. I posti di pianta organica delle sezioni e della relativa procura della Corte dei conti aventi sede a Bolzano sono riservati a cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.".
"Art. 13. - 1. I posti di pianta organica delle sezioni e della relativa procura della Corte dei conti aventi sede a Bolzano sono riservati a cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.".