Articolo 8 del Decreto legislativo 14 giugno 1999, n. 212
Articolo 7Articolo 9
Versione
16 luglio 1999
Art. 8. 1. L' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. I posti di pianta organica delle sezioni e della relativa procura della Corte dei conti aventi sede a Bolzano sono riservati a cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.".
Entrata in vigore il 16 luglio 1999
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