Articolo 27 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 26Articolo 28
Versione
1 luglio 1936
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Versione
1 luglio 1939
Art. 27.

Il reclamo per oggetti o somme affidati alla posta o per ottenere le indennita' o i rimborsi previsti dalla presente legge, deve essere presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio stabilito per i singoli servizi.

L'azione giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi regolati con la presente legge non puo' essere proposta, se prima non sia stato presentato reclamo in via amministrativa a norma del comma precedente e non sia trascorso un anno, ove entro tale termine l'Amministrazione non abbia provveduto.

L'azione stessa si prescrive in tre anni.

((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 LUGLIO 1939, N. 1192))
Entrata in vigore il 1 luglio 1939
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