Il reclamo per oggetti o somme affidati alla posta o per ottenere le indennita' o i rimborsi previsti dalla presente legge, deve essere presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio stabilito per i singoli servizi.
L'azione giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi regolati con la presente legge non puo' essere proposta, se prima non sia stato presentato reclamo in via amministrativa a norma del comma precedente e non sia trascorso un anno, ove entro tale termine l'Amministrazione non abbia provveduto.
L'azione stessa si prescrive in tre anni.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 LUGLIO 1939, N. 1192))