Articolo 129 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 128Articolo 130
Versione
1 luglio 1936
Art. 129.

Gli uffici postali ricevono per conto della Cassa depositi e prestiti somme in deposito a titolo di risparmio, aprendo un conto corrente a favore di persone fisiche o giuridiche e rilasciando alle medesime un apposito libretto, in cui saranno iscritte lo somme successivamente depositate, quelle rimborsate e gli interessi maturati.

I commissari della Regia marina, in servizio a bordo delle navi o presso i corpi a terra distaccati in territorio estero, possono essere autorizzati ad eseguire operazioni per conto delle casse postali di risparmio, secondo le norme emanate dal Ministero delle comunicazioni di concerto con le Amministrazioni interessate.
Entrata in vigore il 1 luglio 1936
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