Articolo 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 166Articolo 169
Versione
1 luglio 1936
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Versione
18 luglio 1974
Art. 168.

Si provvede con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto col Miinstro per le finanze, sentito il Consiglio del Ministri, alle concessioni di telecomunicazioni per il pubblico servizio, aventi per oggetto:

1° la concessione in proprieta' e l'esercizio di impianti telegrafici, telefonici e radioelettrici dello Stato;

2° il solo esercizio d'impianti telegrafici, telefonici e radioelettrici dello Stato;

3° la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti telegrafici, telefonici e radioelettrici;

4° la sola costruzione d'impianti telegrafici, telefonici e radioelettrici, in quanto lo Stato non vi provveda direttamente o a mezzo di appalto;

5° l'impianto e l'esercizio dei servizi di radiodiffusione e di televisione. ((33))

Possono anche essere ceduti in proprieta' o in locazione gli stabili statali necessari al servizi elencati ai numeri 1 e 2, nei modi e con le forme stabilite nel regolamento.
----------------- AGGIORNAMENTO (33)
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 168, numero 5 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche.
Entrata in vigore il 18 luglio 1974
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