Articolo 40 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 39Articolo 41
Versione
1 luglio 1936
Art. 40.

Le corrispondenze raccomandate ed assicurate provenienti dall'interno del Regno, che non si sieno potute recapitare o restituire ai mittenti, sono aperte da funzionari appositamente delegati, allo scopo di identificarne possibilmente i mittenti, o, in caso contrario, di estrarne i valori eventualmente contenutivi.

Le corrispondenze raccomandate ed assicurate ed i valori, di cui non sia stata possibile la restituzione, saranno custoditi a disposizione degli aventi diritto per il periodo di due anni dal giorno della impostazione.
Entrata in vigore il 1 luglio 1936
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