Articolo 251 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 250Articolo 252
Versione
1 luglio 1936
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Versione
18 luglio 1974
Art. 251.

L'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche ' fisse e terrestri ad uso esclusivamente privato, puo' essere concesso, purche' concorrano ragioni di pubblico interesse.

Tali concessioni sono accordate con decreto del Ministro per le. comunicazioni, sentiti il Comitato di coordinamento, il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi e l'Autorita' politica.
In tal caso, il decreto del Ministro per le comunicazioni potra' accordare anche la dichiarazione di pubblica utilita'.

Per le Colonie e Possedimenti la concessione e' accordata rispettivamente con decreto del Ministro per le colonie e per gli affari esteri, di concerto con quello per le comunicazioni.
((33)) ----------------- AGGIORNAMENTO (33)
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 250 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche.
Entrata in vigore il 18 luglio 1974
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