Articolo 1 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 2
Versione
1 luglio 1936
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Versione
18 luglio 1974
CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.

Art. 1.

Appartengono esclusivamente allo Stato, nel Regno, nelle Colonie e nei Possedimenti, nei limiti previsti dalla legge.

Servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;

i servizi di trasporto di pacchi e colli;

i servizi di telecomunicazioni (telegrafiche, telefoniche, radioelettriche, ottiche).
((33)) ----------------- AGGIORNAMENTO (33)
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche.
Entrata in vigore il 18 luglio 1974
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