Articolo 166 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 165Articolo 168
Versione
1 luglio 1936
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Versione
18 luglio 1974
Art. 166.

Nessuno puo' eseguire od esercitare impianti di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione.

Tuttavia e' consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, comunicazioni telegrafiche e telefoniche nell'ambito del proprio fondo o di piu' fondi di sua proprieta', contigui o collegati da opere aventi carattere permanente.

Le Amministrazioni dello Stato, salve le necessita' di ordine politico o militare, provvedono all'impianto ed all'esercizio delle telecomunicazioni secondo le norme della presente legge.
((33)) ----------------- AGGIORNAMENTO (33)
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 10 luglio 1974, n. 225 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1974, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 166 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche.
Entrata in vigore il 18 luglio 1974
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