Articolo 155 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 154Articolo 156
Versione
1 luglio 1936
Art. 155.

Gli interessi sui buoni si computano a periodi non inferiori a bimestre e sono esigibili soltanto all'atto del rimborso del capitale.

Non e' corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla emissione.
Entrata in vigore il 1 luglio 1936
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