Articolo 206 del Codice postale e delle telecomunicazioni
Articolo 205Articolo 207
Versione
1 luglio 1936
Art. 206.

Il personale stabile ed in prova, alla dipendenza del concessionario, salve le disposizioni contenute nei contratti collettivi, relative a particolari categorie, dovra' essere iscritto allo speciale « fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia » costituito presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Il contributo da versarsi all'Istituto sara' del 10% delle paghe e degli stipendi, tenuto conto anche degli assegni e delle indennita'.

Tale contributo sara' costituito da una parte, pari al 6%, a carico del concessionario e per la rimanente parte, che dovra' essere trattenuta a cura del concessionario stesso, a carico degli iscritti.

Il concessionario e' responsabile verso l'Istituto del versamento dell'intero contributo, nel quale si intende compreso anche il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidita' e vecchiaia, dovuto a norma del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3184 , per, coloro che vi sono soggetti.

Le modalita' riguardanti il versamento dei contributi e il trattamento di previdenza, spettanti al personale iscritto all'apposito fondo di cui sopra, sono stabilite nello speciale regolamento vigente in materia.
Entrata in vigore il 1 luglio 1936
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