Art. 206.
Il personale stabile ed in prova, alla dipendenza del concessionario, salve le disposizioni contenute nei contratti collettivi, relative a particolari categorie, dovra' essere iscritto allo speciale « fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia » costituito presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.
Il contributo da versarsi all'Istituto sara' del 10% delle paghe e degli stipendi, tenuto conto anche degli assegni e delle indennita'.
Tale contributo sara' costituito da una parte, pari al 6%, a carico del concessionario e per la rimanente parte, che dovra' essere trattenuta a cura del concessionario stesso, a carico degli iscritti.
Il concessionario e' responsabile verso l'Istituto del versamento dell'intero contributo, nel quale si intende compreso anche il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidita' e vecchiaia, dovuto a norma del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3184 , per, coloro che vi sono soggetti.
Le modalita' riguardanti il versamento dei contributi e il trattamento di previdenza, spettanti al personale iscritto all'apposito fondo di cui sopra, sono stabilite nello speciale regolamento vigente in materia.
Il personale stabile ed in prova, alla dipendenza del concessionario, salve le disposizioni contenute nei contratti collettivi, relative a particolari categorie, dovra' essere iscritto allo speciale « fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia » costituito presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.
Il contributo da versarsi all'Istituto sara' del 10% delle paghe e degli stipendi, tenuto conto anche degli assegni e delle indennita'.
Tale contributo sara' costituito da una parte, pari al 6%, a carico del concessionario e per la rimanente parte, che dovra' essere trattenuta a cura del concessionario stesso, a carico degli iscritti.
Il concessionario e' responsabile verso l'Istituto del versamento dell'intero contributo, nel quale si intende compreso anche il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidita' e vecchiaia, dovuto a norma del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3184 , per, coloro che vi sono soggetti.
Le modalita' riguardanti il versamento dei contributi e il trattamento di previdenza, spettanti al personale iscritto all'apposito fondo di cui sopra, sono stabilite nello speciale regolamento vigente in materia.