Articolo 156 del Codice postale e delle telecomunicazioni
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1 luglio 1936
Art. 156.

Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni.

Le variazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale: esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse esistenti a tergo dei medesimi,
Entrata in vigore il 1 luglio 1936
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