Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1954, n. 1
Articolo 2
Versione
11 febbraio 1954
Art. 3.
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo e' soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del relativo titolare. In tale caso, l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio, che possa spettare al titolare del posto medesimo, sara' a carico degli Enti sovventori.

Entrata in vigore il 11 febbraio 1954
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