Art. 2.
Al personale docente delle scuole elementari statali il servizio, prestato in qualita' di insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali ((o degli educandati femminili statali)) o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, e' riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che seguono.
Sono altresi' riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, con qualifica non inferiore a "buono" o corrispondente.
Al personale docente delle scuole elementari statali il servizio, prestato in qualita' di insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali ((o degli educandati femminili statali)) o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, e' riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che seguono.
Sono altresi' riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, con qualifica non inferiore a "buono" o corrispondente.