Articolo 10 del Decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370
Articolo 9Articolo 11
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19 giugno 1970
Art. 10.
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministro per la pubblica istruzione e' tenuto ad emanare un'ordinanza che stabilisca le modalita' e i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento del servizio.
Entrata in vigore il 19 giugno 1970
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