Articolo 2 del Regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286
Articolo 1Articolo 3
Versione
31 ottobre 1933
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Versione
16 dicembre 2009
Art. 2. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
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