Articolo 1 del Decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12
Articolo 1 bis
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1 febbraio 1977
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3 aprile 1977
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Versione
1 giugno 1982
Art. 1. (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 MAGGIO 1982, N. 297 ))
Entrata in vigore il 1 giugno 1982
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