Articolo 2 del Decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12
Articolo 1 bisArticolo 4
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1 febbraio 1977
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3 aprile 1977
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4 aprile 1991
Art. 2.

A partire dal 1 febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonche' con la periodicita' stabiliti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria. I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione ne' possono dar luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti. Inoltre, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformita' della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi. ((4))
Ai lavoratori occupati in settori non industriali continuano ad essere applicate le disposizioni dei rispettivi accordi e contratti collettivi che determinano il valore mensile del punto di contingenza in misura inferiore a quella stabilita dall'accordo interconfederale di cui al primo comma.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai lavoratori del settore pubblico per i quali le indennita' dovute per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione siano regolate da norme in contrasto con quelle di cui ai precedenti commi.
Per il personale statale e per il personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , l'indennita' integrativa speciale continua ad essere regolata dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni.
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale, con sentenza 18 - 26 marzo 19991, n. 124 (in G.U. 1a s.s. 03/04/1991, n. 14) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, sopravvenuta dal 28 febbraio 1986, del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui non consente la computabilita' dell'indennita' di contingenza su elementi retributivi diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell'industria.
Entrata in vigore il 4 aprile 1991
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