Art. 2.
A partire dal 1 febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonche' con la periodicita' stabiliti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria. I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione ne' possono dar luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti. Inoltre, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformita' della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi. ((4))
Ai lavoratori occupati in settori non industriali continuano ad essere applicate le disposizioni dei rispettivi accordi e contratti collettivi che determinano il valore mensile del punto di contingenza in misura inferiore a quella stabilita dall'accordo interconfederale di cui al primo comma.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai lavoratori del settore pubblico per i quali le indennita' dovute per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione siano regolate da norme in contrasto con quelle di cui ai precedenti commi.
Per il personale statale e per il personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , l'indennita' integrativa speciale continua ad essere regolata dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni.
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale, con sentenza 18 - 26 marzo 19991, n. 124 (in G.U. 1a s.s. 03/04/1991, n. 14) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, sopravvenuta dal 28 febbraio 1986, del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui non consente la computabilita' dell'indennita' di contingenza su elementi retributivi diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell'industria.
A partire dal 1 febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonche' con la periodicita' stabiliti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria. I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione ne' possono dar luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti. Inoltre, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformita' della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi. ((4))
Ai lavoratori occupati in settori non industriali continuano ad essere applicate le disposizioni dei rispettivi accordi e contratti collettivi che determinano il valore mensile del punto di contingenza in misura inferiore a quella stabilita dall'accordo interconfederale di cui al primo comma.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai lavoratori del settore pubblico per i quali le indennita' dovute per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione siano regolate da norme in contrasto con quelle di cui ai precedenti commi.
Per il personale statale e per il personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , l'indennita' integrativa speciale continua ad essere regolata dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni.
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale, con sentenza 18 - 26 marzo 19991, n. 124 (in G.U. 1a s.s. 03/04/1991, n. 14) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, sopravvenuta dal 28 febbraio 1986, del comma 1 del presente articolo, nella parte in cui non consente la computabilita' dell'indennita' di contingenza su elementi retributivi diversi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva prevalente nel settore dell'industria.