Articolo 17 del Regio decreto 11 luglio 1929, n. 1302
Articolo 16Articolo 18
Regio decreto 11 luglio 1929, n. 1302
Articolo 17 del Regio decreto 11 luglio 1929, n. 1302Abrogato
Versione 17 agosto 1929
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Versione 22 dicembre 2008
Art. 17. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
Entrata in vigore il 22 dicembre 2008
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Giurisprudenza • 1
1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/1987, n. 3914
Provvedimento: Il caposcalo - definito dall'art. 17 del R.d. 11 luglio 1929 n. 1302 come il rappresentante della società esercente linee aeree civili sovvenzionate ed incluso dall'art. 733 cod. nav. Nel personale addetto ai servizi a terra - svolge, nell'ambito dello aeroporto al quale è preposto, una funzione di rappresentanza dell'esercente la linea aerea, fatta eccezione, ai sensi dello art. 880 cod. nav., delle attribuzioni per le quali la rappresentanza è conferita ad altri preposti, nonché funzioni di contenuto eminentemente amministrativo e tecnico (art. 882 cod. nav.) - pertanto, tenuto conto dei poteri e delle attribuzioni conferitigli e considerato che l'attività nella quale gli uni e le …
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