Articolo 21 della Legge 4 gennaio 1951, n. 13
Articolo 20Articolo 22
Versione
31 gennaio 1951
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Versione
5 marzo 1967
Art. 21. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18)) (2))
------------------ AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 5 gennaio 1964, n. 18 , ha disposto (con l'art. 189, comma 2) che " Il disposto del comma precedente sostituisce quello dell' art. 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13 :
Al personale del Ministero degli affari esteri ed a quello messo a sua disposizione da altre Amministrazioni dello Stato che sia autorizzato ad assumere impiego o ad esercitare funzioni presso Stati esteri, nonche' presso Enti, Organismi o tribunali internazionali puo' essere corrisposta, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un'indennita' integrativa in misura da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro e, ove del caso, con altro Ministro interessato."
Entrata in vigore il 5 marzo 1967
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